Con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, il Ministero della Giustizia ha aggiornato la guida operativa sulla composizione negoziata della crisi, introducendo importanti chiarimenti sul funzionamento del test pratico destinato a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento d'impresa. Il documento ridefinisce il ruolo dello strumento, che non rappresenta più soltanto una verifica preliminare della complessità del percorso, ma diventa un indicatore della difficoltà concreta del risanamento, basato sul confronto tra il debito da sostenere e la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari.
L'obiettivo del test non è quello di accertare l'esistenza della crisi né di sostituire il piano di risanamento, ma di offrire a imprenditore, advisor ed esperto indipendente una prima valutazione sulla sostenibilità del percorso. In questo modo è possibile comprendere se il riequilibrio aziendale possa essere raggiunto attraverso una semplice ristrutturazione del debito oppure se siano necessari interventi più incisivi, come modifiche del modello di business, dismissioni di beni o persino la cessione dell'azienda o di singoli rami.
Il test si basa sulla situazione attuale dell'impresa
Tra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina vi è il diverso approccio metodologico. Il test deve essere elaborato prendendo come riferimento la situazione economico-finanziaria esistente al momento dell'analisi, senza anticipare gli effetti di strategie o interventi ancora soltanto programmati.
Possono invece essere considerate le iniziative già concretamente realizzate, purché abbiano prodotto effetti misurabili. Ad esempio, una riduzione dei costi già attuata o una rinegoziazione di contratti già perfezionata possono essere incluse nella valutazione dei flussi. Restano invece esclusi gli effetti di progetti futuri ancora privi di concreta attuazione.
Come si determina il debito da servire
La prima grandezza da calcolare è il cosiddetto debito da servire (A), concetto che sostituisce quello di debito da ristrutturare.
Nel calcolo devono essere inclusi:
- il debito già scaduto;
- i debiti non scaduti derivanti da investimenti o operazioni straordinarie;
- le esposizioni oggetto di moratorie, rateazioni o riscadenziamenti;
- i finanziamenti bancari, comprese le quote capitale dei leasing finanziari;
- gli esborsi previsti per TFR, fondi rischi e passività potenziali.
Dall'importo così determinato vanno invece sottratti:
- le disponibilità liquide;
- i versamenti ancora dovuti dai soci per capitale sottoscritto;
- i crediti non operativi effettivamente realizzabili;
- gli impegni irrevocabili di ricapitalizzazione assunti da soci o terzi;
- il valore netto di realizzo di immobilizzazioni già oggetto di impegni vincolanti di acquisto.
Una delle principali novità introdotte dalla guida riguarda il debito operativo corrente. Se deriva dalla normale gestione aziendale, non è scaduto e non è interessato da moratorie o rateazioni, esso non viene incluso nel debito da servire. Analogo criterio può essere applicato alle linee di credito autoliquidanti, purché non emergano elementi di anomalia e sia ragionevole prevederne il mantenimento.
La stima dei flussi disponibili
La seconda grandezza del test è rappresentata dai flussi annui disponibili (B), cioè dalle risorse che la gestione ordinaria è in grado di produrre per il servizio del debito.
Il punto di partenza è il Margine Operativo Lordo (MOL) dell'esercizio in corso, elaborato in ottica previsionale e depurato dalle componenti straordinarie. Qualora risulti più rappresentativo, può essere utilizzato anche il dato relativo all'esercizio precedente, purché opportunamente normalizzato.
Dal MOL devono essere sottratti gli investimenti necessari al mantenimento dell'attività, le imposte con manifestazione finanziaria e gli interessi relativi alle linee autoliquidanti escluse dal debito da servire. Possono invece essere aggiunti i rendimenti delle immobilizzazioni finanziarie non destinate alla vendita, mentre occorre eliminare eventuali ricavi infragruppo il cui incasso non sia considerato attendibile.
La normalizzazione dei dati assume quindi un ruolo centrale, perché il test deve rappresentare la reale capacità dell'impresa di generare flussi ricorrenti e non risultati influenzati da eventi eccezionali.
L'interpretazione del rapporto A/B
Una volta individuati debito da servire e flussi annui disponibili, il test prevede il calcolo del rapporto A/B.
Se il valore dei flussi è positivo, il rapporto fornisce un'indicazione del numero di anni teoricamente necessari per assorbire il debito e consente di valutare l'entità degli interventi richiesti per migliorare la situazione finanziaria.
Secondo la guida:
- un rapporto pari o inferiore a 1 indica difficoltà contenute;
- valori fino a 3 possono ancora essere compatibili con un risanamento fondato prevalentemente sulla ristrutturazione del debito;
- oltre 3 diventa generalmente necessario affiancare interventi industriali, come riduzione dei costi, revisione del modello di business, dismissioni o operazioni straordinarie;
- oltre 5, anche in presenza di un MOL positivo, potrebbe rendersi opportuno valutare soluzioni di continuità indiretta, come la cessione dell'azienda o di suoi rami.
La versione semplificata per le imprese minori
Il decreto introduce inoltre una modalità di applicazione semplificata destinata alle imprese di minori dimensioni.
In questi casi il debito da servire può essere determinato considerando esclusivamente il debito già scaduto e le rate in scadenza nel primo anno relative a mutui, finanziamenti e debiti rateizzati, al netto della liquidità disponibile sui conti correnti.
Per la determinazione dei flussi, invece, è possibile partire dal risultato economico dell'ultimo esercizio, apportando le opportune rettifiche per ammortamenti e componenti straordinarie.
Il test resta uno strumento di orientamento
L'aggiornamento del Ministero della Giustizia conferma il ruolo centrale del test pratico all'interno della composizione negoziata, ma chiarisce che il suo risultato non costituisce una prova della fattibilità del risanamento.
Il rapporto A/B rappresenta infatti un indicatore preliminare utile per orientare le decisioni dell'imprenditore e dell'esperto, ma deve essere interpretato insieme al piano di risanamento, allo stato delle trattative con i creditori e alle ulteriori valutazioni richieste dal caso concreto. Per questo motivo, la corretta applicazione dello strumento richiede dati attendibili, una prudente normalizzazione dei flussi e una lettura non automatica dei risultati.
